Sez. 3, Sentenza n. 3798 del 03/06/1983 (Rv. 428710 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - RICHIESTA DI INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE IMPLICITA - MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI - DA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DI ESSI - FORMULATA CON L'ATTO DI APPELLO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - RICHIESTA DI INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE IMPLICITA - MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI - DA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DI ESSI - FORMULATA CON L'ATTO DI APPELLO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'equivalente monetario del danno medesimo, atteso che essi ne integrano una componente, nascente dallo stesso evento generatore dell'obbligazione risarcitoria e rivolta a ristorare il creditore del pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento di detto equivalente monetario. Pertanto, l'istanza di attribuzione di tali interessi, che venga espressamente formulata dal danneggiato solo con l'atto di appello, a fronte del mancato riconoscimento degli interessi da parte della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova, preclusa in Sede di gravame dal disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., ma si traduce in una denuncia di omessa pronuncia, che investe il giudice di secondo grado del potere-dovere di provvedere sugli interessi medesimi. (V 5333/79, mass n 401922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)