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Sez. 3, Sentenza n. 10671 del 01/10/1984 Ud. (dep. 30/11/1984) Rv. 166896 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI - SUPERAMENTO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319, COME MODIFICATO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 19 LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 - IPOTESI AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166896-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI - SUPERAMENTO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319, COME MODIFICATO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 19 LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 - IPOTESI AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo la modifica apportata al testo originario dal primo comma dell'art. 19 legge 24 dicembre 1979, n. 650 con la soppressione delle parole "nei casi previsti dai due commi precedenti", punisce un fatto (superamento dei limiti di accettabilità dello scarico) che, essendo del tutto diverso da quelli puniti dai precedenti primo e secondo comma (effettuazione di scarico senza autorizzazione o con autorizzazione revocata), non costituisce una circostanza aggravante, bensì un'ipotesi autonoma di reato.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 19 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)