Sez. 3, Sentenza n. 11688 del 08/03/1988 Ud. (dep. 01/12/1988) Rv. 179824 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLO SCARICO - MANTENIMENTO DELLO SCARICO NONOSTANTE LA REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE - IPOTESI AUTONOME DI REATO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLO SCARICO - MANTENIMENTO DELLO SCARICO NONOSTANTE LA REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE - IPOTESI AUTONOME DI REATO.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il superamento dei limiti di accettabilità dello scarico ed il mantenimento dello scarico nonostante la revoca dell'autorizzazione, sebbene costituiscano fatti entrambi riconducibili nello stesso art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, integrano ipotesi di reato diverse punite separatamente. (Conf mass n 166896).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)