Sez. F, Sentenza n. 12279 del 13/08/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185265 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI - SUPERAMENTO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IPOTESI AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI - SUPERAMENTO - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IPOTESI AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
L'art. 21, comma terzo, della legge 10 maggio 1976 n. 319 costituisce reato autonomo e non una semplice aggravante del reato previsto dai primi due commi dello stesso art. 21, perché l'art. 19 della legge n. 650 del 1979 ha soppresso le parole "nei casi previsti dai commi precedenti", rendendo autonoma la fattispecie contravvenzionale caratterizzata non dalla mera Mancanza di autorizzazione o da inottemperanza alle prescrizioni della medesima, ma da un evento specifico di inquinamento delle acque in relazione al superamento dei limiti tabellari, che si ha l'Obbligo giuridico - concettualmente distinto - di evitare e che è sanzionato più severamente con sola pena detentiva. (V mass n 179824; (V mass n 178907; (V mass n 178229; (V mass n 166683; (Conf mass n 166896).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)