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Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 12/06/1998 (Rv. 516423 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Da parte del Presidente del Tribunale - Presupposti - Insussistenza di disaccordo sull'esistenza della causa di scioglimento - Conseguenze - Assenza del presupposto in questione - Adozione del provvedimento previo coevo scioglimento presidenziale della società - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione con ricorso ex art. 111 della Costituzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516423-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA

La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., è possibile solo quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza - o anche sulla gravità - della causa di scioglimento della società. D'altronde, al Presidente, è tanto più precluso qualsiasi provvedimento di scioglimento della società, ed un'eventuale pronuncia di tal fatta che andasse a coniugarsi a quella di nomina dei liquidatori, si configurerebbe come una vera e propria sentenza in senso sostanziale, e - perciò - si renderebbe suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)