Sez. 1, Sentenza n. 4137 del 10/04/1995 (Rv. 491727 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Disaccordo tra i soci sull'esistenza o gravità della causa di scioglimento - Sussistenza - Liquidatori - Nomina da parte del Presidente del Tribunale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA
La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., è possibile quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento della società. In difetto di tale presupposto, il suddetto provvedimento si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è, perciò, suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)