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Sez. 7, Ordinanza n. 1510 del 04/12/2015 Cc. (dep. 15/01/2016) Rv. 265491 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265491-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Nel procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)