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Sez. 5, Sentenza n. 47518 del 15/09/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268452 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268452-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, attesa la diversità tra le due discipline e la specialità di quella di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (In motivazione la Corte ha messo in evidenza i differenti presupposti applicativi tra le normative e la "finalità conciliativa", come caratteristica peculiare della giurisdizione penale del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)