Sez. L, Sentenza n. 7437 del 16/12/1983 (Rv. 432049 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ DEL GIORNALISTA PARZIALE, RIDOTTA O SALTUARIA - SUBORDINAZIONE - PERSISTENZA.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ DEL GIORNALISTA PARZIALE, RIDOTTA O SALTUARIA - SUBORDINAZIONE - PERSISTENZA.*
Il vincolo di subordinazione, nel lavoro giornalistico, presenta una configurazione particolare, una commistione di elementi, per la caratteristica squisitamente intellettuale dell'attività professionale del giornalista, per la natura dell'opera redazionale o di collaborazione, per il carattere collettivo dei mezzi di utilizzazione di tale opera, e, infine, per alcuni vincoli posti dalla legge sia per quanto riguarda l'iscrizione dei giornalisti nell'albo professionale, sia per quanto riguarda la pubblicazione del giornale e la diffusione di notizie a mezzo stampa: conseguentemente, la subordinazione non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell'azienda, l'attività del giornalista sia parziale o ridotta o saltuaria, in quanto, anche in tale ipotesi, il prestatore d'opera è assoggettato alle direttive dell'imprenditore, ancorché egli goda di una certa libertà di movimento e sia esonerato dal rispetto dell'orario e dall'Obbligo di permanenza continuativa nel luogo di lavoro. (Conf 715/77, mass n 384295).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)