Sez. L, Sentenza n. 6989 del 21/08/1987 (Rv. 455166 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI.*
Il vincolo della subordinazione costituisce il fondamentale criterio distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a quello di lavoro autonomo, anche nel campo del lavoro giornalistico, pur assumendo in questo una peculiare configurazione in considerazione del carattere squisitamente intellettuale della attività del giornalista, della natura dell'opera redazionale o di collaborazione e della peculiarità dell'Obbligo di osservanza dell'orario di lavoro per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In particolare, ai sensi del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica esige, oltre alla continuità della prestazione ed alla responsabilità di un servizio, il vincolo di dipendenza, il quale consiste nella persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in maniera da essere sempre disponibile per soddisfare le esigenze dell'imprenditore ed eseguirne le direttive. (V 2408/85, mass n 440252 prima parte; (V 7437/83, mass n 432049; (V 5367/83, mass n 430288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)