diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 715 del 16/02/1977 (Rv. 384295 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - SALTUARIETA O PARZIALITA DELL'ATTIVITA DEL GIORNALISTA - IRRILEVANZA - ESONERO DALL'ORARIO E DALLA PRESENZA IN UFFICIO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384295-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - SALTUARIETA O PARZIALITA DELL'ATTIVITA DEL GIORNALISTA - IRRILEVANZA - ESONERO DALL'ORARIO E DALLA PRESENZA IN UFFICIO - ININFLUENZA.*

Il vincolo di subordinazione, nel lavoro giornalistico, presenta una configurazione particolare, una commissione di elementi, per la caratteristica squisitamente intellettuale dell'attivita professionale del giornalista, per la natura dell'opera redazionale o di collaborazione, per il carattere collettivo dei mezzi di utilizzazione di tale opera, e, infine, per alcuni vincoli posti dalla legge sia per quanto riguarda l'iscrizione dei giornalisti nell'albo professionale, sia per quanto riguarda la pubblicazione del giornale e la diffusione di notizie a mezzo stampa: conseguentemente la subordinazione non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell'azienda, l'attivita del giornalista sia parziale o ridotta o saltuaria, in quanto, anche in tale ipotesi, il prestatore d'opera e assoggettato alle direttive dell'imprenditore, ancorche egli goda di una certa liberta di movimento e sia esonerato dal rispetto dell'orario e dall'Obbligo di permanenza continuativa nel luogo di lavoro. (V 2959/75, mass n 377044; (V 912/75, mass n 374298; (V 2393/71, mass n 353343; (V 995/71, mass nn 350961 e 350959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)