Sez. 2, Sentenza n. 1735 del 24/03/1979 (Rv. 398091 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA PER TESTI - NOVITA - CONDIZIONI.*
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Perche una prova testimoniale possa essere ammessa in appello e necessario, a norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, che sia nuova e cioe non diretta ad integrare o modificare le risultanze, positive o negative, di quelle raccolte in primo grado. Ad escludere il requisito della novita, e sufficiente anche la mera connessione con le circostanze gia valutate nella detta Sede. (V 3137/74, mass n 371619; (Conf 1108/77, mass n 384757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)