Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 21/03/1977 (Rv. 384757 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONNESSIONE CON LE CIRCOSTANZE GIA VALUTATE IN PRIMO GRADO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONNESSIONE CON LE CIRCOSTANZE GIA VALUTATE IN PRIMO GRADO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Perche una prova testimoniale possa essere ammessa in appello e necessario, a norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, che sia nuova e cioe non diretta ad integrare o modificare le risultanze, positive o negative, di quelle raccolte in primo grado. Ad escludere il requisito della novita, e sufficiente anche la mera connessione con le circostanze gia valutate nella detta Sede. (V 3137/74, mass n 371619; (V 1655/72, mass n 358513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)