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Sez. 3, Sentenza n. 3137 del 25/10/1974 (Rv. 371619 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE INTEGRATRICI DI QUELLE DI PRIMO GRADO - NOVITA - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371619-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE INTEGRATRICI DI QUELLE DI PRIMO GRADO - NOVITA - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA.*

Le prove dedotte in appello ad integrazione di quelle espletate in primo grado, non potendo definirsi prove nuove, sono inammissibili per la preclusione prevista dall'art 345 cod proc civ. (Conf 1655'72, mass n 358513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)