Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 23/10/1972 (Rv. 360988 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - UDIENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINVIO OPE LEGIS - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - UDIENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINVIO OPE LEGIS - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Nei procedimenti davanti al pretore, nel caso in cui presso l'ufficio giudiziario o la Sezione di esso, a cui il dirigente ha destinato la causa, non vi sia udienza nel primo giorno fissato nell'atto di citazione, e applicabile l'art 57, comma primo, disp att cod proc civ in relazione all'art 313, ult comma, stesso codice, con la conseguenza che la comparizione S'intende rimandata alla udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Tale regola trova applicazione ope legis e, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dello atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi alla nuova udienza immediatamente successiva in cui sia caduta la causa, secondo gli articoli di legge predetti. (Conf 1441'1967, mass n 328094).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)