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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 19/06/1967 (Rv. 328094 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RINVIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328094-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RINVIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*

Nei procedimenti davanti al pretore, nel caso in cui, presso l'ufficio giudiziario o la Sezione di esso, a cui il dirigente ha destinato la causa, non vi sia udienza nel primo giorno fissato nell'atto di citazione, e applicabile l'art. 57, comma primo, disp. Att. Cod. proc.civ., in relazione all'art. 313, ult. Comma stesso codice, con la conseguenza che la comparizione S'intende rimandata alla udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato tale regola trova applicazione ope legis e, quindi, anche nell'ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi alla nuova udienza immediatamente successiva in cui sia caduta la causa, secondo gli articoli di legge predetti. (Cfr. 2333-51, 864-53, 375-55).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)