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Sez. 3, Sentenza n. 24114 del 21/07/2016 Ud. (dep. 16/05/2017) Rv. 270511 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione dell'imputato al beneficio - Esenzione dal pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270511-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)