Sez. 3, Sentenza n. 10560 del 19/07/2002 (Rv. 555972 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Obbligo di pagamento del canone - Ammontare - Locazioni abitative - Misura stabilita dalla legge n. 392/1978 - Adeguamento ISTAT - Spettanza - Richiesta ex art. 24 legge n. 392/1978 - Necessità - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Il canone dovuto dal conduttore inadempiente per il periodo di ritardata restituzione dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., deve essere rapportato, in regime di equo canone, a quello fissato in modo cogente dalla legge, e quindi tenendo conto degli adeguamenti annuali ISTAT, nella misura stabilita dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ancorché il locatore non ne abbia fatto richiesta con le modalità previste dall'art. 24 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)