Sez. 3, Sentenza n. 5784 del 22/11/1985 (Rv. 442967 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ASSOLUZIONE DEL CONDUCENTE, NEL GIUDIZIO PENALE, CON FORMULA DUBITATIVA SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE EX ART. 2043 COD. CIV. - PRECLUSIONE - AZIONE EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - RIESAME DEI FATTI MATERIALI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI PARI CONCORSO NEL SINISTRO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ASSOLUZIONE DEL CONDUCENTE, NEL GIUDIZIO PENALE, CON FORMULA DUBITATIVA SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE EX ART. 2043 COD. CIV. - PRECLUSIONE - AZIONE EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - RIESAME DEI FATTI MATERIALI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI PARI CONCORSO NEL SINISTRO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di dubbio, nella sentenza penale, circa l'esistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità penale, mentre è preclusa al danneggiato l'Azione ordinaria di risarcimento dei danni, gli è consentita tuttavia l'Azione risarcitoria di cui all'art. 2054 cod. civ., stante il perdurare, a carico del danneggiante, dell'Onere di fornire la prova che lo liberi dalla presunzione di colpa stabilita dalla legge, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per impedire il danno, con la conseguenza che non è precluso al giudice civile di valutare, al limitato fine predetto, i medesimi fatti materiali precedentemente accertati dal giudice penale. Pertanto, nel caso di collisione tra veicoli, può essere esperita l'Azione civile per danni fondata sulla particolare presunzione di colpa di cui all'art. 2054 capoverso cod. civ. e, se i rispettivi conducenti non riescono a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, resta ferma la presunzione di pari concorso nella Determinazione del danno subito dai singoli. (V 3430/81, mass n 414024; (V 958/80, mass n 404391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)