Sez. 2, Sentenza n. 13007 del 02/10/2000 (Rv. 540664 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE | Norma di piano regolatore prevedente inderogabili distanze dal confine - Regola della prevenzione - Inapplicabilità - Dislivello tra i fondi - Ininfluenza - Azione per la riduzione e l'arretramento - Ammissibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE
A norma dell'art. 872, secondo comma, e 873 cod. civ., la violazione delle norme dei regolamenti edilizi comunali, integrative del codice civile, in materia di distanze tra le costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione e l'arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche quando è violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal confine, così rendendo inapplicabili sia le disposizioni del codice civile che danno attuazione al principio della prevenzione, sia la disciplina sulle costruzioni a dislivello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 887
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)