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Sez. 2, Sentenza n. 2762 del 26/02/2001 (Rv. 544188 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Prescrizione in via assoluta di un distacco minimo tra pareti di fabbricati - Criterio della prevenzione - Operatività - Esclusione - Conseguenze - Violazione del distacco da parte del preveniente - Costruzione sul confine - Obbligo del prevenuto di rispettare l'intera distanza minima prescritta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544188-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

La distanza minima prescritta in maniera assoluta dallo strumento urbanistico (nella specie art. 14 lettera C delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Catania)tra pareti di fabbricati, deve essere rispettata per intero dal prevenuto, anche nel caso in cui il preveniente abbia costruito sul confine in violazione di un'altra disposizione di divieto di edificare su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)