Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 13/12/1999 (Rv. 532115 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Operatività del criterio - Esclusione - Previsione regolamentare di una distanza minima dal confine - Rilevanza - Diritto del vicino al ripristino e al risarcimento del danno - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
Quando i regolamenti edilizi locali prevedano una distanza minima delle costruzioni dal confine con il fondo limitrofo, non è consentito edificare sul confine e non opera quindi il criterio della prevenzione, con la conseguenza che il proprietario vicino ha diritto - se venga realizzata una costruzione compresa fra le opere per le quali devono essere rispettati i distacchi dal confine - alla riduzione in pristino ex art. 872 cod. civ. ed al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)