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Sez. L, Sentenza n. 3132 del 21/05/1984 (Rv. 435180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELLO APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - DISCIPLINA EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AL CASO DI NULLITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PROPOSTO A MEZZO DI PROCURATORE NON ESERCENTE NEL DISTRETTO DEL GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELLO APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - DISCIPLINA EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AL CASO DI NULLITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPELLO PROPOSTO A MEZZO DI PROCURATORE NON ESERCENTE NEL DISTRETTO DEL GIUDICE COMPETENTE.*

La disposizione dell'art. 358 cod. proc. civ., che impedisce la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non è applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullità del gravame (nella specie, proposto a mezzo di procuratore non esercente nel distretto della Corte di appello) atteso che in tal caso il diritto di impugnazione, anziché essersi consumato, deve considerarsi come non esercitato per la nullità del relativo atto, in ordine al quale la pronuncia del giudice ha valore soltanto dichiarativo. (V 360/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)