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Sez. L, Sentenza n. 643 del 23/01/1998 (Rv. 511873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Proposizione dell'appello ad opera di procuratore non esercente nel distretto del giudice competente - Proposizione di un secondo appello a mezzo di procuratore esercente nel distretto - Ammissibilità - Condizioni - Termini.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

La proposizione dell'appello ad opera di procuratore non esercente nel distretto del giudice competente non esclude l'ammissibilità di un secondo appello, d'identico contenuto, a mezzo di procuratore esercente nel distretto, sempreché sia rispettato (per la proposizione del secondo gravame) non solo il termine annuale ma anche quello breve decorrente (ove la sentenza non sia stata notificata in data anteriore) dalla proposizione del gravame da parte del procuratore esercente "extra districtum", la quale, in quanto avvenuta a seguito del conferimento del corrispondente mandato ad opera della parte, dimostra l'avvenuta sua conoscenza della sentenza da impugnare. (Principio affermato in fattispecie - anteriore alla legge 27 febbraio 1997 n. 27 - nella quale il secondo gravame era stato proposto prima della decisione su quello precedente).

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1997 num. 27, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)