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Sez. 2, Sentenza n. 16819 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 239777 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Imputato all'estero - Precedente elezione di domicilio in Italia - Notificazione all'estero - Necessità esclusione - Procedura applicabile.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239777-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso. Detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.. In quest'ultimo caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa va effettuata ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. mediante consegna al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)