Sez. 2, Sentenza n. 14248 del 10/04/2012 Ud. (dep. 16/04/2012) Rv. 252489 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Precedente elezione di domicilio in Italia - Notificazione all'estero a seguito di trasferimento - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO
La previsione di cui all'art. 169 cod. proc. pen., che disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti. Detta disposizione, tuttavia, non si applica nella diversa ipotesi in cui si sia già svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; in tal caso ove la notificazione presso il predetto domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)