Sez. 3, Sentenza n. 6198 del 31/03/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 216579 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Imputato all'estero che abbia già eletto o dichiarato il domicilio in Italia - Procedura di notificazione all'estero - Applicabilità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO
L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)