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Sez. 5, Sentenza n. 1405 del 22/01/2013 (Rv. 624932 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Distinzione dalla cessione di singoli beni - Conseguenze in tema di imposte.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624932-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Ai fini dell'imposta di registro, va qualificata come cessione d'azienda il trasferimento contestuale al medesimo soggetto, anche se compiuto attraverso negozi formalmente distinti, di beni idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza all'esercizio dell'impresa; per contro, sarà soggetta ad IVA, e non all'imposta di registro, la cessione di singoli beni, inidonei da soli a garantire l'attività produttiva dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)