Sez. U, Sentenza n. 2978 del 16/05/1984 (Rv. 435019 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983, DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 10 PRIMO COMMA R.D.L. N. 636 DEL 1939, IN ORDINE ALLA FATTISPECIE DELL'ASSICURATO, FORNITO DI CAPACITÀ DI GUADAGNO RIDOTTA OLTRE IL LIMITE CONTEMPLATO PER L'INSORGENZA DEL DIRITTO A PENSIONE, GIÀ ALLA DATA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983, DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 10 PRIMO COMMA R.D.L. N. 636 DEL 1939, IN ORDINE ALLA FATTISPECIE DELL'ASSICURATO, FORNITO DI CAPACITÀ DI GUADAGNO RIDOTTA OLTRE IL LIMITE CONTEMPLATO PER L'INSORGENZA DEL DIRITTO A PENSIONE, GIÀ ALLA DATA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 13 giugno 1983, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 10 primo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 in tema di pensione d'Invalidità (nel testo modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160), la circostanza che l'assicurato, già alla data della Costituzione del rapporto assicurativo, si trovi in una situazione di riduzione della capacità di guadagno oltre il limite contemplato per l'insorgenza del diritto a pensione (la metà od i due terzi, a secondo che tale momento sia anteriore o posteriore alle modifiche introdotte dal citato art. 24 della legge n. 160 del 1975) non determina l'Invalidità di quel rapporto per difetto di rischio assicurato, e non osta a che, quando l'interessato sia in grado di utilizzare le proprie residue capacità in un'attività lavorativa, il diritto stesso debba essere riconosciuto se e da quando risulti, secondo criteri di rigoroso accertamento, insieme agli altri requisiti di legge, un'ulteriore riduzione della capacità di guadagno, oltre il limite legale, per effetto di un aggravamento delle condizioni fisiopsichiche, ovvero per effetto di mutamenti delle situazioni socio-economiche ed ambientali. (V 1610/84; (V 1003/84; (V 7182/83, mass n 431789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)