Sez. L, Sentenza n. 7444 del 12/12/1986 (Rv. 449493 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - AGGRAVAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160), l'ulteriore riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato, inseritosi nel mondo del lavoro nonostante tale capacità fosse già alla data della Costituzione del rapporto assicurativo inferiore al limite legale (la metà o un terzo, a seconda dell'anteriorità o della posteriorità di tale momento al nuovo testo di cui al citato art. 24), è idonea a far sorgere in favore del detto assicurato il diritto alla pensione d'Invalidità, la cui decorrenza va stabilita con riferimento al giorno dell'avverarsi con carattere di certezza di tale aggravamento, che dev'essere rigorosamente accertato -come gli altri requisiti di legge- con riguardo sia alle condizioni fisiopsichiche che alle situazioni socio-economiche ed ambientali. (V 704/86, mass n 442263; (V 4854/84, mass n 436771; (V 3198/84, mass n 435242; (V 2978/84, mass n 435019; (V 2209/84, mass n 434077; (V 2209/84, mass n 434078).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)