Sez. 1, Sentenza n. 398 del 14/01/1993 (Rv. 480269 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali | Controversie di carattere patrimoniale - Imprenditore fallito - Perdita della capacità di stare in giudizio - Influenza sul processo - Condizioni - Dichiarazione o notificazione da parte del procuratore - Omissione - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali
La perdita della capacità di stare in giudizio, limitatamente alle controversie di carattere patrimoniale, da parte dell'imprenditore costituito in causa e poi dichiarato fallito, non influisce sul processo, quando si verifichi nell'arco temporale fra la costituzione della parte in primo e in secondo grado e la chiusura dell'udienza di discussione, se non sia dichiarata e notificata dal procuratore a norma dell'art. 300 cod. proc. civ.: tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la sentenza, pur correttamente pronunciata nei confronti del fallito, non è opponibile al fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)