Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999 (Rv. 523333 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Perdita della capacità di stare in giudizio - Relatività, nell' interesse della massa - Conseguenze - Eccezione esclusiva del curatore - Domanda di condanna nei confronti del fallito, fondata su un rapporto oggetto del disinteresse degli organi fallimentari - Validità del processo - Sentenza efficace allorché il debitore torna in bonis.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
La perdita della capacità processuale del fallito, dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura, non è assoluta, ma posta nell' interesse della massa dei creditori, per conto della quale è legittimato esclusivamente il curatore ad eccepirla; pertanto la domanda di condanna nei confronti del fallito, fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si sono disinteressati, instaura un valido processo e l' accoglimento di essa è efficace allorché egli torna in bonis.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)