Sez. 3, Sentenza n. 6810 del 07/04/2016 (Rv. 640311 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Udienza pubblica - Deposito di conclusioni scritte da parte del P.G. - Inammissibilità - Possibilità per le sole parti di successive brevi osservazioni per iscritto alle conclusioni del P.G. - Legittimità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il deposito, da parte del P.G., di conclusioni scritte all'esito di quelle rassegnate oralmente nell'udienza di discussione, stante l'oralità della stessa ex art. 379 c.p.c., alla quale fa unicamente eccezione la facoltà riconosciuta alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto in replica alle conclusioni ivi esposte, nella prospettiva - oltre che della peculiare modulazione degli interventi in udienza - di un bilanciamento tra le prerogative del P.G. e il diritto di difesa delle parti private, suscettibile di essere messo in discussione da una differente disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)