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Sez. 3, Sentenza n. 21117 del 31/10/2005 (Rv. 585041 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Conclusioni del P.M. - Esposizione orale dopo gli interventi degli avvocati delle parti e senza aver preventivamente rassegnato le conclusioni - Mancata previsione di un tempo minimo per i difensori delle parti per formulare osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585041-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento dell'art. 24 Cost., dell'art. 379 cod.proc.civ. nella parte in cui prevede che il P.M. sia abilitato a discutere per ultimo, senza aver preventivamente rassegnato le sue conclusioni, con riguardo alla mancata previsione, nel codice di rito di un tempo minimo ai difensori per le osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. non è, infatti, suscettibile di subire menomazione alcuna dalla evidenziata previsione normativa in quanto, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti - e, perciò, anche al P.M. - portare fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati (nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibili in quanto tardive le osservazioni del ricorrente sulle conclusioni del P.G. dopo il passaggio in decisione della causa e la deliberazione in camera di consiglio della sentenza, relative alla incompletezza delle notificazioni alle parti straniere, questione già segnalata alle parti con ordinanza interlocutoria dalla stessa Corte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)