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Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 16/02/2010 (Rv. 611609 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Elusione delle garanzie a presidio dell'interesse pubblico nella scelta del contraente - Conseguenze - Nullità del contratto per contrasto con norme imperative - Violazione delle medesime norme preordinata anche alla conclusione di contratto a prestazioni illecite e condotta penalmente sanzionata (con il reato di corruzione) - Nullità per contrasto con norme imperative - Sussistenza - Declaratoria relativa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611609-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di appalti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nella specie, aggiudicazione dell'appalto a licitazione privata) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (nella specie, "ratione temporis", poste dalle leggi n. 14 del 1973, n. 584 del 1977 e n. 741 del 1981). Ove, poi, la violazione di dette norme sia stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione tutelati dalla previsione del reato di corruzione) la nullità per contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Pen. art. 318, Legge 02/02/1973 num. 14, Legge 08/08/1977 num. 584 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)