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Sez. 1, Sentenza n. 11031 del 05/05/2008 (Rv. 603446 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Gara di appalto - Espletamento meramente formale - Estremi di reato - Configurabilità - Conseguenze - Contrarietà a norme imperative - Effetti - Nullità del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603446-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In materia di appalti pubblici, il principio secondo cui il negozio concluso è annullabile, per vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, solo ad iniziativa della P.A., non si estende al caso in cui l'omesso svolgimento della gara di appalto, cui deve equipararsi l'espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge, abbia integrato gli estremi di reato: le norme contenenti un divieto, sanzionato penalmente, allorchè siano dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza, devono infatti essere considerate imperative, con conseguente nullità del contratto per contrarietà ad esse - nella specie individuate in particolare nell'art. 9, comma primo della legge 8 agosto 1977, n. 584. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la Corte d'Appello, sulla scorta delle risultanze del processo penale, aveva accertato l'esistenza di una promessa di denaro per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, svolto con licitazione privata meramente apparente, ritenendo in fatto irreparabilmente alterato il vincolo sinallagmatico tra le reciproche prestazioni contrattuali, divenute strumento per l'illecito arricchimento del pubblico amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 584 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)