Sez. 4, Sentenza n. 9937 del 29/02/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 217376 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa - Di cose servite a commettere il reato - - Rapporto causale diretto fra cosa e reato - Necessità - Fattispecie relativa ad autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma primo cod. pen. è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca dell'auto usata per il trasporto di stupefacenti, pur risultando che il veicolo era solo occasionalmente servito per il detto trasporto e non già che esso era stato predisposto, con particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, in generale, per l'occultamento o il trasporto di droga).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)