Sez. 5, Sentenza n. 24099 del 12/11/2014 (Rv. 633490 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE | Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Lodo arbitrale - Successivo atto di conciliazione del medesimo - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONE ED ATTI EQUIPARATI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che, nel caso in cui il giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale si sia concluso con conciliazione giudiziale, la parte abbia diritto al rimborso, deve essere interpretato nel senso che, a tal fine, sono rilevanti solo le conciliazioni che definiscono il giudizio sul lodo a seguito dell'impugnazione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione relativo alla registrazione del lodo sulla base del presupposto che le parti avevano definito in via conciliativa altre controversie pendenti tra di esse, contemplando la rinuncia ad avvalersi del lodo).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)