Sez. 5, Sentenza n. 15918 del 20/07/2011 (Rv. 618773 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Tassazione di una sentenza o di un lodo arbitrale - Presupposti e criteri - Utilizzo di elementi estranei al contenuto del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a registrazione di lodo arbitrale accertante maggior valore di un appalto mai registrato.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, quando l'atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre - in conformità al disposto degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8 sub c) della tariffa allegata - far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato. Ne consegue che, qualora sia stato registrato un lodo arbitrale che abbia accertato il maggior valore di un appalto rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto, l'Ufficio non potrà calcolare l'imposta sul complessivo valore dell'appalto, in considerazione del fatto che del contratto in questione non si era avuta prima notizia, ma potrà farlo solo sul maggior valore individuato nel provvedimento arbitrale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)