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Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 06/06/1983 (Rv. 428786 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO CESSIONI CAMBIARIE - SPOSTAMENTO DEL "FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS" - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428786-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO CESSIONI CAMBIARIE - SPOSTAMENTO DEL "FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS" - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La clausola che prevede l'emissione di titoli cambiari, a copertura del prezzo della cosa compravenduta, opera lo spostamento del forum destinatae solutionis nel luogo previsto dall'art. 44 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 solo quando tale modalità di pagamento sia stata prevista in via esclusiva, così da porsi come deroga convenzionale al principio generale di cui agli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod. civ., che sancisce il pagamento al domicilio del creditore. (Conf 3357/81, mass n 413935; (Conf 3395/77, mass n 386944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)