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Sez. 1, Sentenza n. 150 del 10/01/2000 (Rv. 532754 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Diritto - Prescrizione - Termine di decorrenza - Impossibilità di realizzazione dell'opera - Scadenza del termine fissato per l'esecuzione dei lavori - Nuova dichiarazione di pubblica utilità non approdanti a nuova espropriazione - Decorrenza del nuovo termine di prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532754-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Qualora divenga impossibile l'esecuzione dell'opera pubblica, per la scadenza del termine per il compimento dei lavori, che comporta la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, decorre il termine prescrizionale decennale del diritto alla retrocessione, restando escluso che una nuova dichiarazione di pubblica utilità, anche se concernente la stessa opera la cui esecuzione era divenuta impossibile, ma non approdata a nuova espropriazione, faccia decorrere un nuovo termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2446, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)