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Sez. L, Sentenza n. 20027 del 18/07/2008 (Rv. 604665 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Collocamento obbligatorio dei disabili - Omesso adempimento dell'obbligo di richiesta di assunzione del disabile nel termine di sessanta giorni - Conseguenze - Responsabilità del datore - Invio del prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 1999 - Portata esimente da responsabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604665-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, l'invio del prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 1999, benché abbia valore ai fini del successivo avviamento al lavoro in relazione alle scoperture delle quote d'obbligo che dallo stesso prospetto risultino, non esclude la responsabilità derivante dall'omesso adempimento dell'obbligo di richiesta di assunzione del disabile nel termine di sessanta giorni, salvo che una richiesta possa essere ravvisata -secondo l'interpretazione riservata al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata- in relazione ad una dichiarazione apposita contenuta nel prospetto.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)