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Sez. L, Sentenza n. 12272 del 20/08/2003 (Rv. 566103 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro - Presupposto di legittimità dell'avviamento stesso - Denuncia semestrale del personale occupato - Differenze con la richiesta di avviamento - Formulazione della richiesta come clausola aggiuntiva della denuncia - Ammissibilità - Sussistenza di un'esplicita volontà al riguardo del datore di lavoro - Necessità - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566103-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Con riguardo al collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di inviare periodicamente all'UPLMO, ancorché sia possibile che queste ultime contengano, come clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico, anche la richiesta in questione, purché dal tenore della dichiarazione possa desumersi l'effettiva volontà del datore di lavoro di richiedere l'avviamento al lavoro di personale protetto. L'interpretazione delle dichiarazioni contenute nella denunzia semestrale è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in cassazione se correttamente motivate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva escluso che la clausola prestampata apposta dall'Ufficio del lavoro nel modulo di denuncia e relativa alla "richiesta di segnalazione per personale eventualmente mancante" contenesse una vera e propria richiesta di avviamento).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)