Sez. L, Sentenza n. 9594 del 09/05/2005 (Rv. 581283 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro - Presupposto di legittimità dell'avviamento stesso - Denuncia semestrale del personale occupato - Differenze con la richiesta di avviamento - Formulazione della richiesta come clausola aggiuntiva della denuncia - Ammissibilità - Sussistenza di un'esplicita volontà al riguardo del datore di lavoro - Necessità - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Con riguardo al collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta del datore di lavoro d'avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento d'avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di inviare periodicamente all'UPLMO, ancorché sia possibile che queste ultime contengano, come clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico, anche la richiesta in questione, purché dal tenore della dichiarazione possa desumersi l'effettiva volontà del datore di lavoro di richiedere l'avviamento al lavoro di personale protetto. L'interpretazione delle dichiarazioni contenute nella denunzia semestrale è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in cassazione se correttamente motivate. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva escluso che la richiesta d'avviamento fosse implicita nella denunzia semestrale relativa alla situazione occupazionale e concernente unicamente la carenza di soggetti legislativamente protetti nel numero di cinque, carenza poi venuta meno con l'assunzione d'invalidi nel corrispondente numero e aventi una priorità per essere il relativo invito antecedente a quello della ricorrente).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)