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Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 07/09/1970 (Rv. 346958 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO SUL MERITO - MODIFICAZIONE DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO INDIPENDENTEMENTE DA UNO SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346958-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO SUL MERITO - MODIFICAZIONE DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO INDIPENDENTEMENTE DA UNO SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE.*

Il giudice di appello, quando accoglie il gravame, ha il potere di modificare la Determinazione e l'attribuzione delle spese fatte dal giudice di primo grado, anche in Mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, costituendo tale potere una conseguenza dell'attuazione del diritto a favore della parte. (V 2864-68, mass n 335559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)