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Sez. 2, Sentenza n. 2192 del 30/05/1975 (Rv. 375971 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE IN DIFETTO DI UNO SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE D'UFFICIO DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375971-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE IN DIFETTO DI UNO SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE D'UFFICIO DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITA.*

In tema dei poteri che spettano al giudice di appello in relazione al regolamento delle spese di lite, si debbono distinguere due ipotesi: quella in cui egli rigetta il gravame, confermando la sentenza impugnata, e quella in cui lo accoglie, anche parzialmente. Nel primo caso, non puo, in Mancanza di uno specifico motivo di appello da parte del soccombente, modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali; nel secondo, invece, ha potere di modificare la ripartizione delle spese fatte dal primo giudice, anche in difetto di specifico motivo di gravame. (V 2743/72, mass n 360422; 2463/70, mass n 348734; (V 1275/70, mass n 346958; 668/70, mass n 345862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)