diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2864 del 05/09/1968 (Rv. 335559 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - POTERE DI MODIFICARE LA CONDANNA DI PRIMO GRADO - MANCANZA DI GRAVAME - IRRILEVANZA - RIMBORSO A FAVORE DELL'INTERVENUTO IN CAUSA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335559-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - POTERE DI MODIFICARE LA CONDANNA DI PRIMO GRADO - MANCANZA DI GRAVAME - IRRILEVANZA - RIMBORSO A FAVORE DELL'INTERVENUTO IN CAUSA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice di appello, quando accoglie il gravame principale, ha il potere di modificare la Determinazione ed attribuzione delle spese fatte dal giudice di primo grado, anche in Mancanza di uno specifico motivo di gravame ed e insindacabile l'ordine di rimborso delle spese ad una parte la cui presenza di giudizio sia stata resa necessaria dalle deduzioni svolte dalla parte rimasta soccombente. (V. 2302-64 46-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)