diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 24377 del 05/08/2022 (Rv. 665414 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') | Pubblico impiego - Incarico extraistituzionale retribuito svolto senza autorizzazione - Azione per il recupero dei compensi da parte dell'Amministrazione di appartenenza - Natura - Conseguenze - L. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665414-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA')

L'azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno; ne consegue che il recupero, pur assumendo tratti sanzionatori, regolando gli effetti della duplice violazione

dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla l. n. 689 del 1981.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)