Sez. U - , Ordinanza n. 3872 del 08/02/2023 (Rv. 666640 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Accertamento negativo proposto dal dipendente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell'amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzosamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo "petitum" sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)