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Sez. 5, Sentenza n. 1991 del 04/02/2015 (Rv. 634327 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro, ipotecarie e catastali - Agevolazione ex art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Utilizzazione edificatoria - Nozione - Ipotesi di suolo già edificato - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634327-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il concetto di "utilizzazione edificatoria", ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consiste non solo nella realizzazione di nuova costruzione su terreni non edificati, ma anche nella trasformazione radicale di fabbricati già esistenti, che modifichi l'originaria identità funzionale e commerciale del bene in virtù della totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, o in conseguenza di un'opera di demolizione così penetrante ed avanzata da ridurre la iniziale costruzione ad un mero residuo strutturale, privo di autonoma valenza economica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)